Art. 1.
(Affidamento a comunità di lavoro e recupero sociale).

      1. Al capo VI del titolo I della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo l'articolo 46 è inserito il seguente:

      «Art. 46-bis. - (Affidamento a comunità di lavoro e recupero sociale) - 1. Se la pena detentiva inflitta non supera quattro anni, il condannato, previo suo consenso, può essere affidato ad una comunità di lavoro e recupero sociale fuori dell'istituto, per un periodo uguale a quello della pena da scontare, nei casi in cui si può ritenere che il provvedimento stesso contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati.
      2. Il provvedimento è adottato tenendo conto delle condizioni sociali in cui è maturata l'attività delittuosa, della natura del reato e dei risultati della osservazione della personalità. L'osservazione deve essere condotta collegialmente per almeno un mese in istituto.
      3. L'affidamento può essere disposto senza procedere all'osservazione in istituto quando il condannato, dopo la commissione del reato, ha tenuto un comportamento tale da consentire il giudizio di cui al comma 2.
      4. Sull'istanza di affidamento, che può essere proposta in qualunque momento anche dal condannato medesimo, è competente il magistrato di sorveglianza in relazione al luogo dell'esecuzione, che decide entro quarantacinque giorni.
      5. All'atto dell'affidamento è redatto verbale in cui sono dettate le prescrizioni che il soggetto deve seguire in ordine ai suoi rapporti con la comunità di lavoro e recupero sociale, agli obblighi di lavoro, ai luoghi in cui esso si esercita, alla dimora,

 

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alla libertà di locomozione, al divieto di allontanarsi. Sono stabilite prescrizioni che impediscono al soggetto di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati. Nel corso dell'affidamento le prescrizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza. La comunità controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita e riferendo periodicamente al magistrato di sorveglianza sul comportamento del soggetto.
      6. Per il lavoro svolto al soggetto è riconosciuta una retribuzione determinata ai sensi dell'articolo 22, da cui è sottratta un quota a titolo di vitto e di alloggio. A tale fine la commissione di cui al comma 1 del medesimo articolo 22 è integrata da un rappresentate della comunità di lavoro e recupero sociale affidataria. Si applicano gli articoli 2, 20, 20-bis, 23, 24 e 25.
      7. L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena e ogni altro effetto penale. Al soggetto affidato alla comunità di lavoro e recupero sociale che ha dato prova nel periodo di affidamento di un concreto recupero sociale e di avere acquisito capacità lavorative, desumibili da comportamenti rivelatori del positivo evolversi della sua personalità, può essere concessa la detrazione di pena di cui all'articolo 54. Si applicano gli articoli 69, comma 8, e 69-bis nonché l'articolo 54, comma 3.
      8. L'affidamento è revocato se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, con particolare riguardo agli obblighi di lavoro, appare incompatibile con la prosecuzione della prova.
      9. L'affidamento può essere disposto anche all'atto della pronuncia della sentenza, qualora il giudice ritenga che ricorrano le condizioni previste dal presente articolo. In tale caso si applicano le procedure e le prescrizioni di cui al capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Per le attività successive all'affidamento è competente il magistrato di sorveglianza».
 

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